1.Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano i rapporti tra la società ordinante del Gruppo A4 Holding S.p.A. (di seguito la “SOCIETÀ”) e il fornitore del materiale, dei beni, dei programmi e/o servizi (di seguito il “FORNITORE”).
2. L’ambito, il termine e il luogo di consegna del bene o di esecuzione della prestazione sono quelli indicati nello specifico atto attuativo (di seguito anche “Ordinazione”).
Eventuali variazioni dovranno essere concordate per iscritto. Saranno a carico del FORNITORE l’imballaggio, il trasporto, l’assicurazione e i relativi costi. Il termine di consegna, salvo diversa pattuizione, deve intendersi essenziale.
Per il caso di fornitura di beni, le merci dovranno essere accompagnate dal previsto Documento Di Trasporto, che dovrà riportare, oltre all’oggetto dell’Ordinazione, il nome del cedente, del cessionario e dell’incaricato del trasporto, la natura, la qualità e la quantità dei beni ceduti. In ogni caso la fattura non dovrà accompagnare la merce.
3. Il prezzo stabilito nell’Ordinazione comprende tutte le spese, tasse e oneri di qualunque natura, derivanti direttamente o indirettamente dall’Ordinazione ad eccezione dell’IVA o di quanto fiscalmente previsto dalla legge.
4. La SOCIETA’ esegue l’accettazione provvisoria della fornitura, quando ha verificato con esito positivo che i requisiti tecnici e funzionali della stessa sono in accordo con le specifiche concordate.
L’accettazione definitiva deve essere effettuata dalla SOCIETA’ entro 30 giorni dalla ricezione della fornitura; in difetto la fornitura si considera accettata.
Qualora la SOCIETA’ rilevi difformità tra quanto ordinato e fornito ne darà comunicazione scritta al FORNITORE che dovrà provvedere ad eseguire la fornitura correttamente.
La SOCIETA’ potrà accettare la fornitura parziale, compatibilmente con la natura della fornitura ed il termine di consegna e/o esecuzione ed in linea con le condizioni pattuite nell’Ordinazione.
5. Il FORNITORE garantisce alla SOCIETA’ che l’approvvigionamento è stato effettuato correttamente, in conformità con i piani e le specifiche tecniche richieste, nonché con gli usi e le norme di buona pratica e che tutti i materiali e le attrezzature forniti sono conformi alle specifiche, standard e requisiti previsti, essendo adatti allo scopo e alla qualità richiesti.
La garanzia del FORNITORE è quella concordata tra le parti e, in difetto, sarà di due (2) anni dalla data dell’accettazione provvisoria della fornitura. E’ fatta salva l’applicazione di eventuale diversa garanzia in conformità alle norme applicabili.
6. I pagamenti saranno effettuati con le modalità pattuite nell’Ordinazione a mezzo bonifico bancario, entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.
La fattura, per essere liquidata, dovrà riportare l’oggetto e la data dell’Ordinazione, il codice fornitore, le coordinate bancarie, il prezzo unitario di riferimento e l’eventuale percentuale di sconto, diversamente la SOCIETÀ posticiperà il pagamento di 30 (trenta) giorni.
Qualora il FORNITORE intenda fare luogo a cessione/i del credito per esso derivante dalla presente Ordinazione, dovrà notificare alla SOCIETA’ dichiarazione dalla quale risulti espressamente la volontà di cedere il proprio credito.
Detta dichiarazione dovrà, altresì, contenere l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso ed i riferimenti bancari (IBAN) di quest’ultimo.
In mancanza di tale notificazione o di espressa accettazione, la SOCIETA’ sarà liberata effettuando il pagamento al FORNITORE.
La SOCIETA’ potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al FORNITORE cedente in forza dell’Ordinazione.
7. Laddove applicabile, il FORNITORE si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Detti obblighi, ai sensi dell’art. 3, comma 9 della citata Legge, dovranno essere riportati, a pena di nullità assoluta, anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti a qualsiasi titolo interessati dalle prestazioni.
Il FORNITORE è tenuto, pertanto, ad inviare alla SOCIETA’ copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività.
Il FORNITORE si impegna a dare immediata comunicazione alla SOCIETA’ ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
8. Il FORNITORE è tenuto a rispettare tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia fiscale, di lavoro e previdenza sociale, salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione dei pericoli professionali, manodopera, applicare i contratti collettivi e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, rispettare tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia ambientale, esonerando la SOCIETA’ da qualsiasi responsabilità che potrebbe insorgere a causa della loro inosservanza.
La SOCIETA’ ha facoltà di verificare il rispetto di dette norme e disposizioni con i mezzi ritenuti più opportuni.
9. In ottemperanza al disposto del D.LGS. 8 Giugno 2001, n. 231 adottato dal Gruppo e al Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione secondo la norma UNI ISO 37001, il FORNITORE dichiara di aver preso atto dei documenti “A4 Holding S.p.A. – Codice Etico”, “Politica per il sistema di gestione integrato” e “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” ex D.Lgs. n. 231/2001 (disponibili sul sito internet aziendale all’URL https://www.globalcar.it/app/about.asp), di aver compreso le disposizioni ivi contenute da considerarsi quale parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali di Contratto, di condividerne i contenuti e di impegnarsi a rispettarlo e farlo rispettare nello svolgimento dell’attività di cui alla relativa Ordinazione.
L’inosservanza di tale impegno, salvo che il fatto non sia di modesta entità anche in relazione alle possibili conseguenze a carico della SOCIETA’, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la SOCIETA’ stessa a risolvere l’Ordinazione con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.
Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto dell’Ordinazione le Parti dichiarano e garantiscono:
– di impegnarsi altresì ad operare nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione applicabili (per tali intendendosi, il Codice Penale italiano, il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le altre leggi di volta in volta applicabili, l’US Foreign Corrupt Practices Act [FCPA] del 1977, e successive modifiche, l’UK Bribery Act del 2010, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione);
– di far sì che i propri amministratori, dipendenti ed eventuali collaboratori impegnati nell’esecuzione dell’Ordinazione rispettino gli obblighi di cui ai documenti succitati e alle normative anti-corruzione applicabili, e di aver impartito e attuato disposizioni agli stessi amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati nel citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e nelle norme anti-corruzione applicabili, obbligandosi reciprocamente a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l’intera durata dell’Ordinazione.
La Società avrà il diritto di svolgere attività di auditing e di verifica presso il FORNITORE con riferimento alle attività e agli obblighi predetti, oggetto dell’Ordinazione con previo ragionevole preavviso di almeno 10 gg.
A tal fine il FORNITORE si impegna sin d’ora a fornire alla SOCIETA’ tutti gli accessi, i dati e le informazioni necessarie alla conduzione di tali attività di auditing e verifiche.
Le Parti concordano che l’inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per l’altra Parte, costituirà grave inadempimento all’Ordinazione e darà facoltà alla Parte non inadempiente di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione senza onere o indennizzo alcuno, oppure di risolvere l’Ordinazione, mediante lettera raccomandata o pec ex art. 1456 cc indicando le circostanze di fatto relative all’inosservanza.
Il FORNITORE dà atto dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, nei confronti della SOCIETA’, e laddove emergano si impegna tempestivamente a segnalarli alla ‘SOCIETA’ per la loro gestione.
10. Il FORNITORE attesta che qualora i beni oggetto dell’Ordinazione o parte di questi siano protetti da brevetti, marchi commerciali, copyright e qualsiasi tipo di diritto di proprietà industriale e / o di proprietà intellettuale anche di terzi, o su cui il FORNITORE stesso detenga i diritti di sfruttamento, il FORNITORE manleva la SOCIETA’ da qualsiasi responsabilità conseguente all’eventuale violazione dei predetti diritti.
11. Il FORNITORE è responsabile dei danni e delle perdite che possono essere causati alla SOCIETA’, ai suoi dipendenti e terzi, a seguito dell’esecuzione delle forniture o dei servizi oggetto dell’Ordinazione; la SOCIETA’ sarà pertanto esente da ogni responsabilità.
12. Il FORNITORE accetta di mantenere la riservatezza assoluta sui dati e sulle informazioni derivanti dall’Ordinazione.
Allo stesso modo, nel caso in cui l’Ordinazione preveda, consenta o comporti l’accesso ai dati personali di cui è responsabile la SOCIETA’, il FORNITORE è tenuto a rispettare rigorosamente tutte le disposizioni legali in materia di protezione dei dati di carattere personale.
13. Qualora non espressamente vietato, il FORNITORE potrà avvalersi, nei limiti di Legge, della facoltà di subappaltare parte dei servizi oggetto dell’Ordinazione, ottenendo preventiva autorizzazione scritta da parte della SOCIETA’.
Ai sensi dell’art. 1353 del C.C., ovvero, laddove applicabile, dell’art. 105 D.Lgs 50/2016 e s.m., l’efficacia del contratto di subappalto è subordinata a tale autorizzazione, che potrà essere rilasciata solo successivamente alla verifica del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari in capo al candidato subappaltatore.
La verifica dei requisiti sarà effettuata, compatibilmente con la natura delle prestazioni oggetto dell’Ordinazione, secondo i principi di cui/ovvero ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.
In caso di subappalto, i subappaltatori assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., ove applicabile.
14. La SOCIETA’ potrà ordinare per iscritto in qualsiasi momento la sospensione temporanea di una determinata parte o di tutta l’Ordinazione, concordando in detta evenienza con il FORNITORE un adeguamento dei tempi di esecuzione/consegna. Il FORNITORE in tal caso dovrà dare evidenza dell’eventuale stato di fornitura dei prodotti o dei servizi erogati alla citata data di sospensione.
15. In caso di sospensione totale delle prestazioni, decorsi mesi sei dalla stessa, il FORNITORE ha diritto di recedere dall’Ordinazione, maturando il diritto al pagamento dei prodotti eventualmente forniti o dei servizi erogati alla SOCIETA’, o di quelli già fabbricati e in attesa di consegna al momento della comunicazione della sospensione, senza ulteriore diritto di far valere pretesa alcuna.
16. In caso di violazione da parte del FORNITORE degli obblighi stabiliti nelle presenti Condizioni Generali di Contratto o nella Ordinazione, la SOCIETA’ si riserva il diritto alla risoluzione dello stesso e alla domanda di risarcimento danni.
17. Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono disciplinate esclusivamente dalla legge italiana. In caso di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.
IL FORNITORE
In conformità al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali resi dal Fornitore per la redazione dell’Ordinazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione dell’Ordinazione medesimo saranno trattati dalla SOCIETA’.
Il Titolare del trattamento è GlobalCar Service S.r.l con sede in Verona, Via Alberto Dominutti, 5 – e-mail info@globalcar.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), ha sede a Verona, Via Flavio Gioia, 71 – e-mail responsabileprotezionedati@a4holding.it.
Il Fornitore potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.